Aprire un Internet Point
Chi fornisce al pubblico servizi pubblici di telecomunicazione è soggetto ad una serie di obblighi la cui inosservanza può comportare sanzioni amministrative o penali.
Rientrano in questo ambito non solo tutti i gestori di internet point e di phone-shop, ma anche scuole, biblioteche, alberghi e strutture turistiche che devono poter offrire Internet ai clienti.
La norma più critica è il Dl 144/2005 Gu 27.7.2005, detto decreto antiterrorismo Pisanu le cui "vittime" sono:
- i titolari o gestori di esercizi pubblici e circoli privati di qualsiasi specie in cui siano a disposizione del pubblico (clienti o soci) terminali per comunicazioni telematiche.
- coloro che gestiscono terminali self service o postazioni internet non custodite
- i fornitori di accesso ad Internet tramite "hotspot wi-fi" ovvero le postazioni wireless situate in aree a pubblica frequentazione
L'art. 7 del D.L. riguarda proprio gli Internet Point; in particolare sono importanti i commi 1, 3 e 4:
1. Fino al 31 dicembre 2007, chiunque apra un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda (quindi se si apre
un locale con questi servizi bisogna prevedere di perdere 2 mesi di guadagno, perché in Italia silenzo-assenso significa
"nessuno ti risponderà mai", al più fanno gli accertamenti dopo).
4. .... sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui
al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
A fine 2007, il Governo di centrosinistra ha rinnovato questi obblighi, spostando la scadenza a dicembre 2008.
Cio' significa che i gestori interessati sono obbligati a presentare una serie di documenti agli uffici competenti, a "schedare" gli utenti, a registrare le attività che fanno al terminale (vedi ad esempio le apposite funzioni software riportate nel Manuale di Xnet): il gestore in caso di controlli potrebbe incorrere in sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi previsti da questa norma. Inoltre, non identificando gli utenti, può avere seri problemi se dai suoi terminali vengono perpetrati reati in rete
(forzatura di server, accesso ad archivi di terzi, pedofilia, pornografia, downloading di files con contenuto illegale, ...):
se non può indicare chi ha commesso il reato, di fatto diventa complice.
Tutto ciò si sovrappone alle due precedenti norme:
Lettera di notifica al Ministero (delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003) in base alla quale gli esercenti attività commerciali (es. bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie ecc.), possono liberamente mettere a disposizione della clientela le necessarie apparecchiature per servizi fax e Internet (fermo restando l'obbligo di chi ha una attività principalmente basata su servizi di telecomunicazione deve comunque darne comunicazione scritta al Ministero).
Registrazione dati dei clienti - La Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale) dice fra le altre cose:
......
I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:
- consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.
......
Se si vogliono avere informazioni abbastanza certe, l'Ente più competente sul tema è la Polizia Postale, tuttavia per le pratiche ci si deve rivolgere alla Questura.
Molti Gestori ci hanno sottoposto le indicazioni avute in Questura: ci è sembrato di capire che molto democraticamente in ogni città si applicano regole pratiche
inventate localmente, che non sempre corrispondono al testo di legge. Inoltre fra chi dà e chi riceve spiegazioni c'è spesso qualcuno che non ha chiare idee su come funziona Internet.
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